Ultima modifica: 13 Settembre 2017
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DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Circ. n. 15                                                                                         S. Donato Milanese, 14/09/2017

 

 

Ai Docenti

Ai Collaboratori Scolastici

 

p.c.

Ai genitori

al DSGA

 

 

 

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

 

Tra gli obblighi del Dirigente scolastico rientra anche quello relativo all’adozione di misure organizzative di amministrazione e controllo sull’attività degli operatori scolastici con particolare riguardo all’avvicendamento degli insegnanti nelle classi, al controllo degli studenti nell’intervallo, all’ordinato afflusso e deflusso degli alunni in ingresso ed in uscita dalla scuola, alla custodia di attrezzature dell’istituto che possano causare danni agli alunni, al fine di eliminare le fonti di pericolo. Appare evidente, pertanto, che il Dirigente scolastico ha solo l’obbligo di fornire misure organizzative in materia, mentre l’obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al personale docente. Anche Il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche nonchè durante la ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti ( art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009). Emerge da quanto precede che la responsabilità fattuale ricade quasi totalmente in capo al personale docente dell’Istituto. Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:  la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo l’inversione dell’onere della prova. Riguardo al punto 1 la Corte dei Conti ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza. Riguardo al punto 2, ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all’insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo. Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l’onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell’insegnante o dell’Amministrazione provare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento. Tutto ciò premesso e alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto si dispone quanto segue:

La responsabilità dei docenti

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la

riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia

l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il

docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

1) risulta essere presente al momento dell’evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);

2) dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo

dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le uscite

didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di

pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso

stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge

11/07/1980.

SI RIBADISCE

che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, qualora si verificasse l’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del

loro contemporaneo adempimento, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la

vigilanza.

PRE SCUOLA Dall’arrivo fino all’inizio delle lezioni nella scuola dell’infanzia e primaria è previsto il tempo del pre-scuola per gli alunni che utilizzano tale servizio. Il servizio di pre-scuola si svolge nei locali della scuola, mentre l’attività di vigilanza è organizzata dal Comune. Gli alunni saranno accolti all’interno dell’edificio scolastico e sorvegliati dal personale assegnatario del servizio di pre-scuola per l’anno scolastico di riferimento. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni.

  VIGILANZA INGRESSO

I docenti  sono presenti all’interno dell’edificio scolastico, in modo da attendere sulla soglia della propria aula o nel corridoio l’afflusso degli scolari, 5 minuti prima dell’avvio delle lezioni( art.29 ,comma 5, CCNL scuola 2006-2009).  In caso di ritardo o di assenza devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al responsabile di plesso. Sono soggetti all’obbligo di collaborare nella vigilanza sugli scolari in entrata anche i docenti di sostegno e di religione, presenti in sede cinque minuti prima dell’inizio della lezione. I Collaboratori Scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello all’orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell’orario d’ingresso. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe,dandone comunicazione alla dirigenza ed ai fiduciari di plesso che provvederanno alla sostituzione o al frazionamento del gruppo per l’assegnazione ad altri docenti.  Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all’ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa  garantire il massimo della sorveglianza nell’area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all’assegnazione del personale ai reparti.

 VIGILANZA DURANTE I MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL TITOLARE NELLA CLASSE (ritardi, permessi, uscita anticipata)

 Il titolare di classe, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad un Collaboratore Scolastico. Per gravi impedimenti che non consentano all’insegnante di presentarsi puntualmente, o che costringano all’uscita prima dell’orario previsto, vanno informati la Dirigenza, il personale di segreteria, nonché il responsabile di plesso,che provvede all’affidamento temporaneo del gruppo ad un docente o alla divisione della classe.  In caso di emergenza non prevedibile sarà cura dei docenti titolari di classe(Scuola infanzia e primaria) e del coordinatore di classe (Scuola secondaria di primo grado) predisporre un piano di divisione degli alunni nelle classi vicine. Una copia del piano dovrà essere tenuto in classe e una depositata in Segreteria.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI  NELLE CLASSI

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua  per tutto il tempo in cui sono affidati dall’ingresso all’uscita dall’istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale dei genitori o di persone da questi formalmente delegate, occorre assicurarla mediante l’adozione di alcune cautele per prevenire l’insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze.  Tali cautele sono  individuate nelle seguenti: a) osservanza  puntuale dell’orario di servizio; b) il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore si specifica che soprattutto al cambio docente possono accadere episodi di bullismo; c) qualora all’orario prefissato dovesse mancare l’insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un Collaboratore Scolastico, il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente la segreteria e/o  il responsabile dei plessi che la classe è senza copertura.  Non v’è dubbio che i docenti devono recarsi il più celermente possibile nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza.   In proposito si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dei turni di lavoro del personale docente  nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado devono essere segnalati con istanza scritta, previa consultazione con il collaboratore del DS, all’ufficio di Presidenza, che, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste variazioni. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.

VIGILANZA USCITA L’uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Gli alunni  devono essere accompagnati al cancello della Scuola dai rispettivi insegnanti, avendo cura di verificare soprattutto per gli alunni piccoli che gli stessi siano ritirati  dall’adulto che solitamente espleta questo compito.

Scuola dell’Infanzia

 All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola.

All’uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti;

  • i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo che verrà distribuito nei primi giorni di scuola;
  • le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante. Nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori;
  • come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
  • in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, le insegnanti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
  • i collaboratori scolastici, se in servizio, coadiuvano le insegnanti nella vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.

Scuola Primaria

  • gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al portone della scuola;
  • i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età,
  • utilizzando il modulo che verrà distribuito nei primi giorni di scuola, oppure richiedono l’uscita autonoma dell’alunno ;
  • in situazione di emergenza (non abituale) si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell’alunno. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d’identità;
  • in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio.

Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori;

  • come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
  • in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, i docenti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
  • i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.

Vigilanza durante l’intervallo (PRIMARIA E SECONDARIA Igr)

Considerando la fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza

deve essere attiva, ovvero:

  • gli alunni svolgeranno l’intervallo nelle rispettive classi sotto la sorveglianza dei docenti in servizio
  • essi potranno recarsi ai servizi, con l’autorizzazione degli insegnanti,

evitando assembramenti nei locali adibiti a servizi igienici, sui pianerottoli, nei corridoi e

spostamenti in altri piani dell’edificio

  • i collaboratori scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si

assicureranno che l’utilizzo dei servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto

  • devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi
  • è assolutamente vietato consumare la merenda ai servizi
  • tutti i docenti che, per vari motivi, transitano nei corridoi o sui pianerottoli e nei servizi

devono rimproverare e, se necessario, prendere provvedimenti anche nei confronti di alunni

di altre classi se non si comportano come dovrebbero.

Uscita degli alunni dalla classe (PRIMARIA E SECONDARIA Igr)

I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in

caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l’attività svolta dagli alunni (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli

aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe

per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli

alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento

di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario nei giornoi precedenti.

Cambio dell’ora (PRIMARIA E SECONDARIA Igr)

Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni

iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante.

Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico, incaricato, oltre alla

sorveglianza, di far mantenere l’ordine, la pulizia e di fare in modo che non siano arrecati danni alle suppellettili scolastiche. Inoltre, l’insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad

allontanarsi dall’aula, in attesa del docente dell’ora successiva. Le classi manterranno l’ordine,

nell’attesa dell’altro insegnante, per non arrecare disturbo ai compagni delle classi vicine.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio.

In alcune classi, segnalate dal DS o sua delegato, i docenti aspetteranno il cambio nella stessa aula.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Durante le visite guidate ed i viaggi d’istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori,che devono usare la massima attenzione trattandosi di  luoghi non noti e perciò con maggiore  rischio di incidenti. E’ necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti: la partenza (controllo dei presenti) le soste intermedie (controllo dei presenti) il rientro (consegna degli alunni alle famiglie) la navigazione percorsi su sentieri percorsi nel traffico urbano la visita a monumenti, musei, mostre …  In conclusione l’Istituzione scolastica ha il dovere attraverso il personale docente e il personale ATA, per quanto di competenza, di provvedere alla vigilanza e sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le sono affidati.  L’adempimento di tale dovere mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico  adempie, dunque, la funzione di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.

 I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell’intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

  • la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero,

anche in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare

specifiche condotte pericolose;

  • tramite l’organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
  • in caso estremo, il rientro anticipato.

Assenza improvvisa dei docenti

  • In caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l’intervento di un collaboratore scolastico.
  • In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l’assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche, ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi/sezioni secondo il piano predisposto a cura delle collaboratrici di ciascun plesso.

Si riporta quanto comunicato nei precedenti anni, alle RSU e alle OO.SS. in sede di informazione preventiva, al riguardo.

“Fino alla eventuale nomina del supplente la sostituzione sarà effettuata secondo  questi criteri: il ricorso agli insegnanti di sostegno e dell’ora alternativa all’IRC come risorsa solo in assenza degli alunni loro affidati in assenza di progetto di recupero specifico.

Il docente di sostegno, al mattino, comunica l’assenza del proprio alunno alla segreteria e si rende disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti. Rimarrà a disposizione in classe per il suo orario di servizio in attesa di eventuali utilizzazioni. Lo stesso farà il docente dell’ora alternativa.

Scuola secondaria di 1°grado

  1. Recupero permessi brevi:
  • Il docente potrà rifiutarsi una sola volta
  1. Utilizzo del docente di sostegno in assenza dell’alunno (i docenti sono tenuti a comunicare

tempestivamente l’assenza dell’alunno in segreteria)

  1. Utilizzo del docente di sostegno nella classe di titolarità;
  2. Utilizzo del docente di attività alternativa, prevedendo che il numero massimo di alunni

presenti contemporaneamente in aula non superi le 32 unità;

  1. Ore eccedenti effettuate da docenti secondo i seguenti criteri:
  • Docente disponibile dello stesso CD, anche se di disciplina differente, a
  • rotazione
  • Docente disponibile della stessa disciplina, a rotazione
  • Docente disponibile non della stessa disciplina o dello stesso CDC, a rotazione
  1. Suddivisione della classe/sezione secondo il piano predisposto.”

Scuola primaria

  1. Recupero permessi brevi :
  • Il docente potrà rifiutarsi una sola volta
  1. Utilizzo delle ore di compresenza
  2. Utilizzo dei docenti di sostegno con alunno/i affidati assenti, che comunicheranno tempestivamente la loro disponibilità alla coordinatrice di plesso
  3. Utilizzo dei docenti di sostegno nella classe di titolarità
  4. Utilizzo dei docenti che hanno dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti da recuperare
  5. Utilizzo del docente di attività alternativa prevedendo che il numero massimo di alunni presenti contemporaneamente in aula non superi le 28 unità (preferibilmente);
  6. Suddivisione degli alunni secondo un piano prestabilito.

Potrà essere previsto l’utilizzo di ore eccedenti a pagamento nei limiti del numero di ore

assegnate a ciascun plesso, previa valutazione del caso di eccezionalità da parte del DS o del

vicario”.

Scuola dell’infanzia

Il docente che si assenta dovrà avvisare la segreteria, che provvederà a comunicarlo al plesso e, possibilmente, comunicarlo anche al plesso direttamente.

  1. Cambio di turno, per assicurare la copertura del servizio di pre-scuola o il turno del mattino e viceversa, evitando così di suddividere i bambini nelle altre sezioni o in attesa della nomina del supplente (esso dovrà sempre essere concordato con la collaboratrice di plesso, oltre che con la docente contitolare). Tale cambio di turno deve essere funzionale dal punto di vista organizzativo per l’amministrazione
  2. Recupero permessi brevi :
  • il docente potrà rifiutarsi una sola volta
  1. Utilizzo delle ore di compresenza
  2. Utilizzo dei docenti di sostegno con alunno/i affidati assenti, che comunicheranno tempestivamente la loro disponibilità alla coordinatrice di plesso
  3. Utilizzo dei docenti di sostegno nella sezione di titolarità
  4. Utilizzo dei docenti che hanno dato disponibilità ad effettuare ore eccedenti da recuperare
  5. Utilizzo del docente di attività alternativa prevedendo che il numero massimo di alunni presenti contemporaneamente in aula non superi le 28 unità;
  6. Suddivisione degli alunni secondo un piano prestabilito

Potrà essere previsto l’utilizzo di ore eccedenti a pagamento nei limiti del numero di ore assegnate a ciascun plesso, previa valutazione del caso di eccezionalità da parte del DS o del vicario”.

Il collaboratore del plesso o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l’art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del

comparto scuola individua per i collaboratori scolastici “mansioni di accoglienza e sorveglianza

intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo.

RAPPORTI CON I COLLABORATORI SCOLASTICI  In casi di particolare necessità è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la vigilanza sul minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l’affidamento didattico a personale non abilitato.   Durante la  momentanea forzata assenza del docente, il Collaboratore Scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare  danni a persone o a cose.   Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza e, in caso d’omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.

 VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA FUORI SEDE E VICEVERSA. Durante l’eventuale tragitto scuola – palestra fuori sede o altro luogo dove è tenuta l’attività, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione Fisica in orario, eventualmente coadiuvato, nell’accompagnamento della classe, da un collaboratore scolastico.

L’accesso in palestra è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente. Durante le ore di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi non idonei. E’ obbligo da parte dei collaboratori scolastici della custodia dei prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi.

VIGILANZA DURANTE MENSA, RICREAZIONE, GIOCO La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio.  L’orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente.(CCNL2006-2009; D.Lvo n° 59 del 19 febbraio 2004,art.7 comma 4 e Circolare n°29 del 5 marzo 2004). I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa, devono assicurarsi che  i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai docenti assegnati al servizio durante tale periodo. In ogni caso gli insegnanti non devono consentire ai propri alunni di recarsi in refettorio. Inoltre i docenti e gli alunni non sono autorizzati a svolgere operazioni di servizio, di riordino, ad esclusione del solo proprio piatto, e di pulizia. Nessun docente o collaboratore scolastico, se non previamente autorizzato dalla Dirigenza, ha accesso ai locali della refezione. Durante l’intervallo ricreazione la vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente precede la ricreazione;gli alunni di norma vengono autorizzati dal docente a recarsi nel bagno (come da Regolamento di Istituto) e  sorvegliati dai collaboratori scolastici. I collaboratori scolastici durante l’intervallo sorvegliano oltre il corridoio e/o l’atrio di competenza anche i bagni. Nei cortili, nei giardini o spazi verdi la vigilanza deve essere esercitata dai docenti. Il gioco va inteso come momento educativo e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze formative dei bambini e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose. Tutte le attività si svolgono sotto la diretta vigilanza del docente.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI DVA

Il docente di classe, con la collaborazione dell’insegnante di sostegno o dell’educatore, deve garantire costante vigilanza sui minori con handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolamentarsi.

  VIGILANZA IN OCCASIONE INFORTUNI E MALORI

Gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose. All’albo delle singole scuole è affisso l’elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento. Se uno scolaro subisce un danno fisico occorre che l’insegnante intervenga immediatamente per accertarne l’entità. Deve essere assolutamente evitata la peregrinazione per la scuola di alunni accompagnati da altri alunni alla ricerca di assistenza. In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d’emergenza richiede particolare vigilanza dei docenti proprio sul caso colpito, sollecitando la collaborazione dei colleghi o dei Collaboratori Scolastici per il controllo della scolaresca lasciata eventualmente scoperta. Occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – lo scolaro infortunato o colto da malore in modo che venga consultato il medico di famiglia. Se la gravità dell’infortunio e/o del malore richiede il trasporto al Pronto soccorso, il docente provvede e cura subito, senza indugio, il trasporto dell’infortunato all’ospedale tramite ambulanza.  Fino a quando l’infortunato non ha trovato assistenza in ospedale e fino all’arrivo del genitore, resta affidato al docente.  Il personale di segreteria e i Collaboratori Scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguitano a offrire collaborazione affinché l’insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell’infortunato.  I docenti collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli scolari del titolare impegnato in altra inderogabile incombenza.  Qualunque sia l’entità del malessere o dell’infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dall’insegnante:  telefonicamente per i casi gravi; con comunicazione scritta e sottofirmata sul diario per situazioni che non richiedono l’allontanamento del minore.  In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell’infortunio.  La denuncia va consegnata in Dirigenza in giornata e mai dopo le 24 ore successive all’evento, avendo presente che quanto comunicato dal docente viene trasmesso all’Istituto di assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela dei propri diritti e per far conoscere alla propria Amministrazione l’esistenza o meno di responsabilità nell’azione di vigilanza. Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che ogni docente tenga disponibile un elenco aggiornato degli alunni con i numeri di casa, del posto di lavoro dei genitori, del vicino o di un parente per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti resi necessari in situazioni di emergenza. Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall’ASL o dal medico curante. I docenti controllano che nessun alunno sia in possesso di eventuali farmaci o presunti tali; in caso contrario provvedono al ritiro degli stessi.

 VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA  Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell’alunno, consentita solo per gravi motivi. In tal caso i genitori o altra persona da essi autorizzata devono chiedere l’apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone  maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento.  E’ evidente perciò che gli alunni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non sono  ritirati da persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia. I Collaboratori Scolastici accertano l’identità della persona tramite richiesta di documento. In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, il docente rifiuta il proprio consenso e trattiene a scuola l’alunno fino al termine delle lezioni.

  1. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI. Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita dell’edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di vigilare durante il transito degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi settori di servizio. I docenti dell’ultima ora di lezione assicurano la vigilanza sugli studenti sino all’uscita dell’edificio.

 

 

Il Dirigente Scolastico

F.to Prof Carlo Massaro

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2